Le Alte Parti contraenti favoriranno la migliore conoscenza del rispettivo patrimonio culturale, per mezzo:

  • a)della diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale e in traduzione; di dischi, nastri magnetofonici e microfilms di carattere culturale, artistico, scientifico e tecnico;
  • b)di esposizioni bibliografiche;
  • c)di esposizioni d'arte, di arti applicate e di artigianato;
  • d)di esposizioni scientifiche e tecniche;
  • e)di manifestazioni teatrali e musicali;
  • f)di trasmissioni radiofoniche e televisive;
  • g)di scambio di films didattici, documentari e di informazioni; di organizzazione periodica di "settimane del film" e di prime visioni di films che siano particolarmente indicativi dei risultati raggiunti dall'arte cinematografica nei due Paesi. Sara' incoraggiata la collaborazione nel campo del cinema tra i due Paesi. A tali fini, le Alte Parti contraenti si accorderanno reciprocamente ogni possibile facilitazione. In particolare, l'organizzazione delle predette attivita' verra' agevolata, sostituendo il versamento del deposito dei diritti doganali, da effettuarsi in relazione alle operazioni di temporanea importazione, con una dichiarazione impegnativa del rispettivo rappresentante diplomatico o consolare, che garantisca la riesportazione, entro un certo termine, dei materiali necessari per l'effettuazione delle manifestazioni culturali indicate nel presente articolo. Tali materiali non potranno in nessun caso essere destinati a scopi commerciali.

Testo vigente dal 26 gennaio 1966

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urn:nir:stato:legge:1965-12-06;1510~art9 · fonte su Normattiva