[1]Art. X
[2]Ciascuna Parte Contraente accordera' ogni facilitazione per l'importazione dell'attrezzatura necessaria ai fini dell'Accordo, come libri, pellicole, dischi grammofonici, quadri ed altro materiale per esposizioni. Accorderanno anche ogni facilitazione per l'importazione delle attrezzature per biblioteche, grammofoni, apparecchi radiofonici, apparecchi di proiezione, furgoncini ed altri mezzi di trasporto necessari per il funzionamento degli Istituti di cui all'art. 2 del presente Accordo.
Testo vigente dal 25 marzo 1953
