I due Governi concederanno ogni facilitazione alla entrata nei loro rispettivi territori di libri, giornali, riviste, pubblicazioni musicali, riproduzioni artistiche, dischi fonografici, films documentari, destinati a Istituti di carattere educativo e culturale, sotto la riserva che tali articoli non siano oggetto di operazioni commerciali. Inoltre i libri, le riviste, i giornali e le pubblicazioni periodiche, nella misura in cui non costituiscono essenzialmente un articolo di lusso, nonche' la musica manoscritta o stampata, non saranno gravati altro che dei diritti o tasse previsti per gli articoli nazionali corrispondenti. Per quanto concerne invece libri, riviste, giornali, pubblicazioni periodiche e musica manoscritta o stampata, che formano oggetto dei normali scambi commerciali, resta inteso che il Governo italiano ne ammettera' la libera importazione in Italia fino alla concorrenza dell'ammontare previsto dall'Accordo commerciale in vigore tra i due Paesi, e che il Governo spagnolo, da parte sua, si impegna di rilasciare le corrispondenti licenze di importazione fino alla concorrenza della stessa somma.

Testo vigente dal 4 febbraio 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-01-03;8~accordo-art8 · fonte del testo