1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'apposita sezione della tabella delle rotte compresa nell'unito Annesso (d'ora in poi indicati come "i servizi convenuti" e "le rotte specificate"). 2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente godra', nell'esercizio dei servizi convenuti su una rotta specificata, dei seguenti diritti:

  • a)sorvolare senza scalo il territorio dell'altra Parte contraente;
  • b)fare scalo nel detto territorio per scopi non di traffico; e c) fare scalo nel territorio ai punti specificati per quella rotta nella tabella delle rotte dell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di sbarcare ed imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.

Testo vigente dal 3 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;931~art2 · fonte su Normattiva