DI DOCUMENTI E DI OGGETTI 1. Quando la richiesta di assistenza riguarda la trasmissione di atti e documenti, lo Stato richiesto puo' trasmettere copie certif- icate conformi dei suddetti, salvo che lo Stato richiedente richieda espressamente gli originali. 2. L'atto o documento originale e l'oggetto trasmessi allo Stato richiedente sono restituiti allo Stato richiesto al piu' presto possibile, su domanda di quest'ultimo. 3. Nella misura in cui cio' non e' vietato dalla legge dello Stato richiesto, i documenti, gli oggetti e gli atti sono trasmessi nella forma, o sono accompagnati dalla certificazione che sia stata richiesta dallo Stato richiedente al fine di renderli utilizzabili secondo quanto previsto dalla legge dello Stato richiedente medesimo.

Testo vigente dal 28 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;124~trattato-art8 · fonte su Normattiva