di atti e oggetti 1. Quando la domanda di assistenza ha per oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha facolta' di trasmetterne copie autentiche, salvo che la Parte richiedente non richieda espressamente gli originali. 2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente vengono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta, qualora quest'ultima ne faccia richiesta.
Testo vigente dal 16 aprile 1999
