Art. 31 — Dispense
1. Se circostanze eccezionali o ragioni di forza maggiore non espressamente previste dal presente Accordo lo esigono, il Consiglio puo', con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo prescritto dal presente Accordo se le giustificazioni date da detto membro lo convincono sulle ragioni che gli impediscono di rispettare detto obbligo. 2. Il Consiglio, quando accorda una dispensa ad un membro, in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, ne precisa le modalita', le condizioni, la durata ed i motivi.
Testo vigente dal 13 aprile 1985
