1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente Accordo alle condizioni stabilite dal Consiglio, che prevedono un termine per il deposito degli strumenti di adesione. Il Consiglio puo' tuttavia accordare una proroga ai governi che non siano in grado di aderire nei termini fissati. 2. L'adesione avviene con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.

Testo vigente dal 13 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-04-01;125~art35 · fonte su Normattiva