1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente accordo, alle condizioni fissate dal Consiglio, comprendenti un limite di tempo per il deposito degli strumenti d'adesione. Tuttavia il Consiglio puo' concedere una proroga ai governi che non siano in grado di depositare i propri strumenti di adesione entro il termine stabilito nelle condizioni di adesione. 2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.

Testo vigente dal 15 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;159~art62 · fonte su Normattiva