Art. 61
1. Puo' aderire al presente accordo il governo di qualsiasi stato. L'adesione e' subordinata alle condizioni che saranno fissate dal Consiglio, tra cui un limite di tempo per il deposito degli strumenti di adesione, il numero di voti attribuiti a ciascuno e gli obblighi finanziari. Tuttavia il Consiglio puo' concedere una proroga ai governi che non siano in grado di depositare i propri strumenti di adesione entro il termine stabilito nelle condizioni di adesione. 2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione specificano che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal Consiglio.
Testo vigente dal 6 agosto 1988
