1. Le spese per l'estradizione sono a carico della Parte contraente sul territorio della quale sono state effettuate. 2. Le spese di transito sono a carico della Parte contraente richiedente.
Testo vigente dal 29 aprile 1975
1. Le spese per l'estradizione sono a carico della Parte contraente sul territorio della quale sono state effettuate. 2. Le spese di transito sono a carico della Parte contraente richiedente.
Testo vigente dal 29 aprile 1975
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1975-02-20;127~art47 · fonte su Normattiva