di estradizione Le spese di estradizione sono a carico della Parte contraente nel cui territorio sono state effettuate. Le spese per il trasporto dal territorio di una delle Parti al territorio dell'altra della persona da estradare sono a carico della Parte richiedente.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art46 · fonte su Normattiva