Art. 17 (Trattato)
1. Le spese relative all'estradizione sono a carico della Parte sul territorio della quale esse sono effettuate; tuttavia quelle di trasporto per via aerea ai fini della consegna sono a carico della Parte che lo ha richiesto. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.
Testo vigente dal 28 aprile 1995
