(1) Ciascuna Parte contraente promuovera', per quanto possibile, gli investimenti da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente e consentira' tali investimenti nel proprio territorio in conformita' alla propria legislazione. Ad ogni modo essa accordera' a tali investimenti un trattamento giusto ed equo. (2) Nessuna delle due Parti contraenti dovra' in alcun modo danneggiare con misure arbitrarie o discriminatorie la gestione, la direzione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti effettuati nel suo territorio dagli investitori dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 6 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;13~accordo-art2 · fonte su Normattiva