Parte contraente garantira' agli investitori dell'altra Parte contraente, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il libero trasferimento dei pagamenti in relazione ad un investimento, ed in particolare:
- a)capitale e capitale aggiuntivo per il mantenimento e l'accrescimento degli investimenti;
- b)redditi, remunerazioni e compensi;
- c)ripagamento dei prestiti;
- d)redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
- e)risarcimento di cui all'Articolo 4.
Testo vigente dal 6 febbraio 1998
