Art. 10 (Atto di Ginevra)
[1]in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti
[2](1) [Forma di protezione giuridica] Ogni parte contraente e' libera di scegliere il tipo di legislazione in forza della quale garantire la protezione sancita nel presente atto, purche' tale legislazione rispetti le prescrizioni sostanziali dello stesso. (2) [Protezione conferita da altri strumenti] Le disposizioni del presente atto non incidono in alcun modo su qualsiasi altra forma di protezione possa essere accordata da una parte contraente alle denominazioni di origine registrate o alle indicazioni geografiche registrate in virtu' della sua legislazione nazionale o regionale o di altri strumenti internazionali. (3) [Relazione con altri strumenti] Il presente atto lascia impregiudicati gli obblighi che intercorrono tra le parti contraenti in forza di altri strumenti internazionali, cosi' come i diritti che spettano a una parte contraente in virtu' di altri strumenti internazionali.
Testo vigente dal 5 febbraio 2026
