1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione, o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione dello Stato medesimo.

Testo vigente dal 15 aprile 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-14;132~art27 · fonte su Normattiva