[1]ARTICOLO (3) CAMPO DI COOPERAZIONE

[2]Le due Parti coopereranno in campo militare nei modi seguenti: 1. scambio di conoscenze specialistiche nel campo dell'addestramento militare e della tecnologia informatica; 2. programmi o corsi militari e di istruzione; 3. scambio di osservatori in esercitazioni militari; 4. scambio di visite ufficiali; 5. assistenza fornita per aiutare a definire i requisiti tecnici di equipaggiamenti e sistemi di difesa essenziali per la difesa dell'altra Parte; 6. scambio di informazioni tecniche sui mezzi militari; 7. garanzia di assicurazione della qualita' da parte del Ministro della Difesa riguardo ai contratti che rientrano specificamente nell'ambito di questo Memorandum. Tale servizio sara' reso separatamente per ciascun caso.

Testo vigente dal 30 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;132~memorandum-art3 · fonte su Normattiva