per il contrasto al traffico illecito di opere d'arte Le Parti contraenti promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico, nonche' lo scambio di informazioni di polizia finalizzato al contrasto delle attivita' criminali nel commercio illecito di opere d'arte.

Testo vigente dal 3 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;275~accordo-art5 · fonte su Normattiva