Liquidazione (a) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, potra' deliberare di cessare le operazioni e di liquidare l'Agenzia. Dopo di che, l'Agenzia cessera' immediatamente tutte le proprie attivita', fatte salve quelle inerenti al regolare realizzo, mantenimento e tutela delle attivita' finanziarie ed all'assolvimento degli obblighi. Fino a completa liquidazione e distribuzione delle attivita' finanziarie, l'Agenzia rimarra' in essere e tutti i diritti e gli obblighi dei membri previsti dalla presente Convenzione rimarranno intatti. (b) Nessuna ripartizione degli utili sara' effettuata nei confronti dei membri fintanto che tutti i debiti nei confronti dei debitori di garanzie e di altri creditori non saranno stati saldati e comunque regolati e fintanto che il Consiglio di amministrazione non avra' deciso di effettuare una tale distribuzione. (c) Fatto salvo quanto sopra, l'Agenzia distribuira' le disponibilita' rimanenti ai propri membri proporzionalmente alla quota di capitale sottoscritta da ognuno di loro. L'Agenzia provvedera' inoltre a distribuire le rimanenti disponibilita' dello Sponsorship Trust Fund, di cui all'allegato I alla presente Convenzione, ai membri sponsorizzatori in base al rapporto tra quota di investimenti sponsorizzata da ognuno di loro e il totale degli investimenti sponsorizzati. Nessun membro avra' diritto alla propria quota di utili dell'Agenzia o del Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione fintanto che non avra' saldato tutte le rivendicazioni pendenti dell'Agenzia nei suoi confronti. Ogni ripartizione delle disponibilita' avvera' nei tempi stabiliti dal dal consiglio e secondo le modalita' che riterra' piu' opportune ed eque.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art55 · fonte su Normattiva