Depositario Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione nonche' gli emendamenti alla stessa saranno depositati presso la Banca che operera' quale depositario della presente Convenzione. Il depositario provvedera' a trasmettere copie auten- ticata della presente Convenzione agli Stati membri della Banca ed alla Svizzera.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art63 · fonte su Normattiva