Notifica Il depositario provvedera' a notificare quanto segue a tutti gli stati firmatari e, a partire dalla sua entrata in vigore, all'Agenzia stessa: (a) firma della presente Convenzione; (b) avvenuto deposito degli strumenti di ratifica, accettazione e approvazione conformemente all'articolo 63; (c) data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'articolo 61; (d) esclusioni dall'applicazione territoriale conformemente all'articolo 66; (e) ritiro di un membro dall'Agenzia conformemente all'articolo 51.

Testo vigente dal 30 aprile 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134~art65 · fonte su Normattiva