L'arresto provvisorio potra' essere sospeso in qualsiasi momento; esso cessera', di pieno diritto, se nel termine di 60 giorni dall'arresto, lo Stato richiesto non abbia ricevuto la domanda di estradizione accompagnata dai documenti indicati nell'articolo 8. Il rilascio non e' di ostacolo all'arresto ed all'estradizione, se la domanda di estradizione giunge successivamente.
Testo vigente dal 30 gennaio 1958
