In caso di urgenza, lo Stato richiedente puo' domandare allo Stato richiesto l'arresto provvisorio dell'individuo di cui e' domandata l'estradizione in attesa che i documenti necessari a sostegno della domanda di estradizione e indicati nell'articolo 8 possano essere trasmessi. La richiesta di arresto provvisorio sara' trasmessa telegraficamente o per lettera alle autorita' di polizia dello Stato richiesto. Tale richiesta dovra' indicare che seguira' una domanda di estradizione e che esiste, secondo i casi, un mandato di arresto o una sentenza di condanna; essa menzionera' inoltre la natura del fatto per cui e' domandata l'estradizione, il tempo ed il luogo in cui il fatto e' stato commesso, nonche' i connotati piu' precisi possibili dell'individuo richiesto. L'arresto provvisorio avra' luogo nelle forme e secondo le norme stabilite dalla legislazione dello Stato richiesto. La decisione riguardante l'arresto, nonche', se del caso, la data dell'arresto, saranno comunicate d'urgenza alle autorita' di polizia dello Stato richiedente.
Testo vigente dal 30 gennaio 1958
