Le Parti Contraenti s'impegnano reciprocamente a notificare gli atti di procedura e le sentenze alle persone residenti nei loro territori rispettivi e ad eseguire le commissioni rogatorie in materia penale. L'esecuzione di tale impegno avra' luogo in conformita' della legge della Parte Contraente nel cui territorio essa ha luogo.

Testo vigente dal 30 gennaio 1958

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urn:nir:stato:legge:1957-12-24;1342~art22 · fonte del testo