Su espressa domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' richiesta dovra':
- 1)Eseguire la commissione rogatoria secondo le modalita' indicate dall'autorita' giudiziaria richiedente se queste non sono incompatibili con la legislazione del proprio paese.
- 2)Informare, in tempo utile, l'autorita' richiedente della data e del luogo in cui si procedera' all'esecuzione della commissione rogatoria, affinche' le parti interessate possano assistervi, nel quadro della legislazione del paese richiesto.
Testo vigente dal 28 marzo 1974
