Su espressa domanda dell'autorita' richiedente l'autorita' richiesta dovra':

  • 1)assicurare l'esecuzione di una commissione rogatoria secondo una forma speciale se tale procedura non e' incompatibile con la sua legislazione;
  • 2)informare, in tempo utile, l'autorita' richiedente della data e del luogo in cui la commissione rogatoria sara' eseguita affinche' le parti interessate possano assistervi secondo le disposizioni previste dalla legge in vigore nel Paese in cui l'esecuzione deve aver luogo.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art44 · fonte su Normattiva