Le comunicazioni che gli interessati indirizzano, agli enti, alle autorita' e alle magistrature competenti di uno dei due Paesi, per l'applicazione della presente Convenzione, non possono essere respinte per il fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Paese.

Testo vigente dal 1 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-02-19;137~art23 · fonte del testo