(1) Le Autorita' competenti dei due Paesi contraenti risolveranno, di comune accordo, tutte le difficolta' che sorgeranno nell'applicazione della presente Convenzione. (2) Nel caso che per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sara' decisa mediante una procedura arbitrale, stabilita di comune accordo tra i Governi dei due Paesi contraenti. L'organo arbitrale dovra' risolvere la controversia secondo lo spirito e i principi fondamentali della presente Convenzione. La sua decisione sara' obbligatoria e definitiva.
Testo vigente dal 29 agosto 1960
