[1]La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scambio delle ratifiche. IN FEDE di che i sottoscritti hanno munito la presente Convenzione delle loro firme.

[2]FATTO a Stoccolma il 25 settembre 1979 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e svedese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Per il Regno di Svezia GIORGIO SANTUZ CARL-GEORGE CRAFOORD Sottosegretario Segretario Generale Aggiunto Ministero affari esteri Ministero esteri

[3]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art39 · fonte su Normattiva