1. Qualsiasi Stato contraente potra', al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che non sara' vincolato dalla seconda parte della presente Convenzione o che non sara' vincolato dalla terza parte della presente Convenzione. 2. Uno Stato contraente che fa, in virtu' del paragrafo precedente, una dichiarazione riguardo alla seconda o alla terza parte della presente Convenzione, non sara' considerato come uno Stato contraente, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo primo della Convenzione, per le materie regolate dalla parte della Convenzione alla quale tale dichiarazione si applica.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;765~art92 · fonte su Normattiva