[1]regionale

[2]Le parti decidono di utilizzare tutti gli strumenti di cooperazione esistenti per promuovere attivita' finalizzate allo sviluppo di una cooperazione attiva e reciproca tra l'Unione europea e l'America centrale e, senza compromettere la cooperazione tra le Parti, tra i paesi centroamericani e altri paesi e regioni in America latina e nei Caraibi, in ambiti quali, tra gli altri, promozione del commercio e degli investimenti, ambiente, misure di prevenzione e di intervento relative alle calamita' naturali, ricerca tecnica e tecnologica, energia, trasporti, infrastrutture per le comunicazioni, cultura, sviluppo regionale e pianificazione dell'uso del territorio.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art12 · fonte su Normattiva