[1]nel settore della pesca e dell'acquacoltura

[2]Le Parti decidono di sviluppare la cooperazione economica e tecnica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, in particolare per quanto riguarda aspetti quali lo sfruttamento sostenibile, la gestione e la conservazione delle risorse ittiche, comprese le valutazioni di impatto ambientale. La cooperazione riguardera' inoltre ambiti quali l'industria di trasformazione e la facilitazione degli scambi. La cooperazione nel settore della pesca potrebbe concretizzarsi nella conclusione di accordi di pesca bilaterali tra le Parti o tra la Comunita' europea e uno o piu' paesi centroamericani e/o nella conclusione di accordi di pesca multilaterali tra le Parti.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art23 · fonte su Normattiva