Le Parti concordano che la cooperazione prendera' la forma di assistenza tecnica e finanziaria, studi, azioni di formazione, scambi di informazioni e consulenze, incontri, seminari, progetti di ricerca e qualsiasi altra forma concordata dalle Parti nel contesto della cooperazione, degli obiettivi perseguiti e dei mezzi a disposizione, conformemente alle norme e ai regolamenti che disciplinano tale cooperazione. Tutti gli organismi che partecipano alla cooperazione dovranno garantire una gestione trasparente e responsabile delle risorse.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art7 · fonte su Normattiva