[1]Articolo XV

[2]Gli studenti e gli apprendisti di uno dei Paesi, che ricevono un insegnamento o una formazione professionale, ad orario pieno, nell'altro Paese, sono esenti da imposta in tale altro Paese sulle somme loro versate da persone del primo Paese ai fini del loro mantenimento, della loro educazione e della loro formazione.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artxv · fonte su Normattiva