Art. 2 (Convenzione)
1. Lo scambio di informazioni avviene tra le autorita' designate all'articolo 3, sia direttamente, sia tramite le vie diplomatiche o consolari, mediante un modulo redatto in piu' lingue, il cui modello e' allegato alla presente Convenzione. 2. L'Autorita' richiesta deve indicare nel modulo, e per quanto riguarda le informazioni sollecitate dall'autorita' richiedente, le notizie di cui dispone tranne che nei casi in cui essa ritenga che la loro rivelazione possa essere di natura tale da recare danno al suo ordine pubblico o alla sicurezza del rifugiato o dei membri della sua famiglia. 3. Il modulo sara' restituito non appena possibile e senza spese.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
