Art. 1 (Convenzione)
Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato Civile, desiderosi di organizzare, ai fini dell'applicazione dell'art. 25 della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati firmato a Ginevra il 28 luglio 1951, la Cooperazione amministrativa internazionale per determinare l'identita' e lo Stato Civile dei rifugiati, riferendosi per altro alle disposizioni della Convenzione europea riguardo all'ottenimento all'estero, di informazioni e di prove in materia amministrativa, fatta a Strasburgo il 15 marzo 1978, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1 1. Ai fini del rilascio di documenti o di certificati, in applicazione dell'art. 25 della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati firmato a Ginevra il 28 luglio 1951, lo Stato Contraente sul cui territorio un rifugiato, ai sensi della succitata Convenzione e del Protocollo del 1967, relativo allo Statuto dei rifugiati, risiede regolarmente, puo' rivolgersi ad ogni altro Stato Contraente sul cui territorio l'interessato abbia precedentemente risieduto, per ottenere informazioni concernenti l'identita' e stato civile con il quale esso e' stato ammesso o registrato in detto Stato. 2. Detta richiesta non puo' in nessun caso essere rivolta allo Stato di origine dell'interessato. Nei confronti di qualsiasi altro Stato, lo stato di residenza si asterra' dall'inviare detta richiesta qualora questo passo fosse di natura tale da recare danno alla sicurezza del rifugiato o dei membri della sua famiglia. 3. Lo Stato richiedente non puo' utilizzare le informazioni fornite in applicazione della presente Convenzione per fini che non siano quelli precisati al primo comma.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
