[1]Riprese

[2]I film in coproduzione saranno realizzati, lavorati e doppiati, fino alla creazione della prima copia di uscita, nei Paesi coproduttori partecipanti, in accordo con quanto stabilito dall'art. 9. Le riprese in esterni o in interni dal vero, in un Paese che non partecipa alla coproduzione, possono essere autorizzate qualora la sceneggiatura o il soggetto dei film lo rendano necessario.

Testo vigente dal 4 settembre 2018

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