[1]Eliminazione delle misure non tariffarie settoriali

[2]1. Le Parti mettono in atto i loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci conformemente agli impegni fissati negli allegati da 2-B a 2-E. 2. Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo e su richiesta di una di esse, le Parti si consultano per esaminare la possibilita' di estendere la portata dei loro impegni sulle misure non tariffarie settoriali relative alle merci.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art214 · fonte su Normattiva