[1]Inchiesta

[2]1. Una parte puo' applicare una misura di salvaguardia solo al termine di un'inchiesta condotta dalla sua autorita' competente incaricata dell'inchiesta conformemente alle procedure di cui alla presente sottosezione. L'inchiesta comprende la pubblicazione di un avviso che consenta ragionevolmente di informare tutte le parti interessate, audizioni pubbliche o altre modalita' adeguate attraverso le quali gli importatori, gli esportatori e le altre parti interessate possano presentare elementi di prova ed esporre le rispettive opinioni, ivi compresa la possibilita' di replicare a quanto addotto da altre parti. 2. Ciascuna parte provvede affinche' la propria autorita' competente incaricata dell'inchiesta termini l'inchiesta entro dodici mesi dalla data di apertura.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art112 · fonte su Normattiva