[1]Ambito di applicazione e settori interessati
[2]1. Le parti riaffermano i diritti e gli obblighi stabiliti nella parte II, sezione 3, dell'accordo TRIPS. 2. Alle indicazioni geografiche di una parte che devono essere protette dall'altra parte si applicano le disposizioni del presente articolo solo se queste indicazioni sono riconosciute e dichiarate come tali nel paese d'origine.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
