[1]Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

[2]1. Qualsiasi soggetto puo' fare un uso commerciale di una denominazione protetta in virtu' del presente accordo relativa a prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al corrispondente disciplinare. 2. Quando un'indicazione geografica e' protetta in virtu' del presente accordo, l'uso della denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori ne' oneri supplementari.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art205 · fonte su Normattiva