[1]Disegni e modelli industriali
[2]A. - Accordi internazionali
[3]La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si impegnano ad aderire all'accordo dell'Aia relativo alla registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali (1999).
[4]B. - Requisiti per la protezione
[5]1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari assicurano la protezione dei disegni e modelli industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali e presentino un carattere individuale. 2. Un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico. 3. Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico. 4. La protezione, fornita attraverso la registrazione, conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dal presente articolo. I disegni e modelli non registrati conferiscono gli stessi diritti esclusivi soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia del disegno o modello protetto. I disegni e modelli non registrati e i disegni e modelli tessili possono essere protetti mediante il diritto sui disegni e modelli o il diritto d'autore.
[6]C. - Eccezioni
[7]1. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari possono prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e modelli industriali, purche' tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e modelli industriali protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi. 2. La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. 3. Non e' protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
[8]D. - Diritti conferiti
[9]1. Il titolare di un disegno o modello industriale protetto ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, offrire, vendere, importare, stoccare o utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali o compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali. 2. Nel caso dei disegni e modelli non registrati, l'utilizzazione contestata non e' considerata derivante dalla copia di un disegno o modello protetto se e' il risultato di un'opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si puo' ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato al pubblico dal titolare.
[10]E. - Durata della protezione
[11]1. La durata iniziale della protezione accordata nella parte CE e negli Stati del CARIFORUM firmatari a seguito della registrazione e' di cinque anni. Su richiesta del titolare del diritto, la registrazione e' rinnovata per uno o piu' periodi di cinque anni ciascuno fino ad un massimo di venticinque anni dalla data del deposito, purche' sia stata versata la tassa di rinnovo. 2. La durata minima della protezione accordata nella parte CE e negli Stati del CARIFORUM firmatari ai disegni e modelli non registrati e' di tre anni dalla data di divulgazione al pubblico del disegno o modello in questione nel loro rispettivo territorio.
[12]F. - Rapporto con il diritto d'autore
[13]I disegni e modelli protetti a norma del presente articolo come disegni o modelli registrati in una delle parti o in uno Stato del CARIFORUM firmatario sono ammessi a beneficiare altresi' della protezione prevista dalla legge sul diritto d'autore vigente in quella parte o in quello Stato del CARIFORUM firmatari a decorrere dalla data in cui il disegno o modello e' stato creato o stabilito in una qualsiasi forma.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
