[1]Disposizioni comuni applicabili alle decisioni del collegio

[2]1. Il collegio fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti pero' impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere dei membri dissenzienti non e' in alcun caso reso pubblico. 2. Le decisioni del collegio sono definitive e vincolanti per le parti della controversia e non creano diritti od obblighi per le persone fisiche o giuridiche. 3. La decisione indica le conclusioni di fatto e di diritto del collegio, l'applicabilita' delle disposizioni pertinenti del presente accordo e le motivazioni alla base delle risultanze e conclusioni del collegio. La decisione contiene anche un riferimento alle richieste di pronuncia avanzate da una o da entrambe le parti della controversia, quale risultano tra l'altro nel mandato del collegio. Le parti della controversia rendono pubbliche le decisioni del collegio. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano alle decisioni organizzative. 4. Nelle sue decisioni il collegio non rivela informazioni riservate, ma puo' formulare conclusioni tratte da tali informazioni.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art323 · fonte su Normattiva