[1]Elenco dei membri del collegio
[2]1. Entro sei mesi(50) dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione compila un elenco di trentasei persone disposte a esercitare la funzione di membro del collegio e in possesso dei requisiti per farlo. La parte UE propone dodici membri e ciascuna Repubblica della parte AC ne propone due. La parte UE e le Repubbliche della parte AC scelgono inoltre dodici persone che non siano cittadini ne' dell'una ne' dell'altra parte e che avranno il compito di presiedere il collegio. Il Consiglio di associazione puo' rivedere e modificare l'elenco in qualsiasi momento e provvede a che l'elenco mantenga sempre questa composizione conformemente alle disposizioni del presente paragrafo. 2. I membri del collegio devono possedere conoscenze o esperienza specifiche per quanto attiene al diritto, al commercio internazionale o ad altre materie connesse alla parte IV del presente accordo o alla risoluzione delle controversie derivanti dagli accordi commerciali internazionali, devono essere indipendenti ed esercitare le funzioni a titolo personale, non essere collegati ad alcuna delle parti o ad alcuna organizzazione ne' ricevere da esse istruzioni e devono rispettare il codice di condotta adottato dal Consiglio di associazione. 3. Il Consiglio di associazione puo' compilare ulteriori elenchi di un massimo di quindici persone in possesso di competenze settoriali in ambiti specifici disciplinati dalla parte IV del presente accordo. Ai fini della procedura di selezione di cui all'articolo 312, il presidente del comitato di associazione puo' utilizzare un elenco settoriale previo accordo delle parti.
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- 50)A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo:
- a)entro settantacinque giorni le parti inviano al Consiglio di associazione i loro elenchi di candidati; b) entro centoventi giorni il Consiglio di associazione approva o respinge i candidati che figurano negli elenchi; c) entro centocinquanta giorni le parti inviano un elenco di candidati aggiuntivi in sostituzione dei candidati respinti; d) entro centoottanta giorni l'elenco dei candidati e' reso definitivo.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
