Le transferement du condamne' est refuse' par l'un des deux Etats Parties:

  • 1)si la demande de transferement est relative a' une peine prononcee pour des faits qui ont ete' juges definitivement dans l'Etat d'execution et pour lesquels la peine, s'il en a ete' prononce' une dans cet Etat, a ete' executee ou est prescrite;
  • 2)si la condamnation a ete' prononcee pour une infraction purement militaire.

Testo vigente dal 18 febbraio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-02-07;14~convention-art6 · fonte su Normattiva