[1]Articolo II
[2]1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti:
- a)di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte Contraente;
- b)di fare scalo nel territorio dell'Altra Parte Contraente per scopi non di traffico;
- c)di esercitare i servizi aerei internazionali specificati nell'Annesso al presente Accordo (d'ora in poi indicati come i "servizi aerei specificati") sulle rotte specificate nel detto Annesso (d'ora in poi indicate come le "rotte aeree specificate"). 2. L'Annesso a questo Accordo sara' considerato parte dell'Accordo e ogni riferimento all'Accordo si intendera' riferito anche all'Annesso, a meno che non sia espressamente previsto in modo diverso.
Testo vigente dal 20 marzo 1965
