[1]Articolo VI

[2]1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte Contraente per l'impiego, nei servizi aerei convenuti come pure i carburanti, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sui detti aeromobili saranno ammessi nel territorio: dell'altra Parte Contraente in esenzione da dazio doganale e da altri gravami similari anche quando gli indicati materiali siano consumati od usati nel corso di voli al di sopra del detto territorio. Gli stessi materiali, ad eccezione dei carburanti e degli oli lubrificanti del tipo comune, possono essere sbarcati nel territorio dell'altra Parte Contraente col consenso dell'autorita' doganale e sotto l'osservanza delle formalita' doganali in vigore nel detto territorio. 2. Gli oli lubrificanti speciali, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo introdotti nel territorio di una Parte Contraente per essere destinati all'uso esclusivo degli aeromobili che l'impresa designata dell'altra Parte Contraente impiega nei servizi convenuti, saranno esenti da dazio doganale da ogni altro gravame similare, sotto l'osservanza delle formalita' doganali in vigore nel suddetto territorio, ad eccezione dei diritti di magazzinaggio. 3. I materiali di cui alle disposizioni dei precedenti paragrafi saranno ammessi nel territorio di una Parte Contraente senz'altra condizione che quella dell'obbligo della riesportazione per il caso di cui non possano essere usati o consumati a bordo degli aeromobili. In attesa del loro uso o della riesportazione questi materiali dovranno rimanere sotto il controllo delle autorita' doganali. 4. Ai carburanti, agli oli lubrificanti, alle dotazioni normali di bordo, alle parti di ricambio ed alle provviste di bordo prese a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili stessi sara' accordato, per quanto riguarda i diritti doganali le spese d'ispezione ed ogni altro gravame similare, un trattamento non meno favorevole di quello che e' applicato alle imprese nazionali che esercitano regolari trasporti aerei internazionali o alle imprese della nazione piu' favorita.

Testo vigente dal 20 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;142~artvi · fonte su Normattiva