[1]Articolo VII

[2]1. Vi saranno eque e pari possibilita' per l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente di operare servizi aerei su ciascuna rotta specificata in conformita' al paragrafo 1 dell'art. II del presente Accordo. 2. Nell'esercizio di servizi aerei internazionali sulle rotte specificate in conformita' al paragrafo 1 dell'articolo II del presente Accordo, l'impresa designata di una Parte Contraente dovra' tener conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente in modo da non interferire indebitamente nei servizi aerei che quest'ultima impresa opera sulle stesse rotte o su parte di esse. 3. I servizi aerei internazionali sulle rotte specificate in conformita' con il paragrafo 1 dell'art. II del presente Accordo dovranno avere come obiettivo principale l'offerta di una capacita' adeguata alle prevedibili domande di traffico da e per il territorio della Parte Contraente che designa l'impresa. Il diritto di tale impresa a trasportare traffico fra punti di una rotta specificata in conformita' al paragrafo 1 dell'art. II del presente Accordo e che sono situati nel territorio dell'altra Parte Contraente e punti in paesi terzi sara' esercitato, nell'interesse di un ordinato sviluppo del trasporto aereo internazionale, in modo che tale capacita' risulti correlata a:

  • a)alla domanda di traffico da o per il territorio della Parte Contraente che designa l'impresa;
  • b)alla domanda di traffico esistente nelle zone attraversate dai servizi aerei tenendo in considerazione i servizi aerei locali e regionali;
  • c)alle esigenze di un economico esercizio dei servizi a lungo percorso. 4. Prima dell'inizio dei servizi convenuti e cosi' per ogni successiva variazione di capacita', le autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti si accorderanno sulla pratica applicazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per quanto riguarda le operazioni dei servizi convenuti da parte delle imprese designate.

Testo vigente dal 20 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;142~artvii · fonte su Normattiva