Art. 1 (Trattato)
TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE La Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, d'ora in avanti denominate Parti, desiderando sviluppare la loro cooperazione giudiziaria in materia di estradizione, hanno convenuto quanto segue. ARTICOLO 1 OBBLIGO DI ESTRADARE Ciascuna Parte si impegna a consegnare all'altra Parte, su domanda, secondo le norme ed alle condizioni stabilite dal presente Trattato, le persone che si trovano sul suo territorio e che sono ricercate dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte ai fini dello svolgimento di un procedimento penale in corso nei loro confronti o ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale.
Testo vigente dal 10 maggio 1991
